Autorizzazione alla gestione di impianti trattamento rifiuti

La Città metropolitana nell'ambito della gestione degli impianti di gestione e trattamento rifiuti ha funzioni autorizzatorie, sanzionatorie, di controllo e vigilanza.

Procedura Ordinaria

La Città metropolitana approva i progetti degli impianti ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rilasciando l'Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti (ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06). I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Città Metropolitana per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.

Si ricorda che l'Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, che deve esser chiesta per nuovi impianti, rinnovi di autorizzazioni , varianti autorizzative a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che siano realizzati in impianti già esistenti, se pur precedentemente adibite ad altre attività, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in fognatura e non, ed alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Nella procedura ordinaria entrano anche le autorizzazioni:

  • per gli impianti mobili di trattamento rifiuti
  • per lo spandimento fanghi in agricoltura
  • per le piattaforme comunali.

A far data dal 1 febbraio 2021 tutte le richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 devono essere presentate online sulla piattaforma regionale "Procedimenti", accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it

Procedura semplificata

La normativa dà la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati a recupero. In tal caso l'azienda può presentare una Comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente definite dal D.M. 5 febbraio 1998 integrato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi,  e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa.

Le imprese che presentano la Comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata:

  1. non devono necessitare di altre autorizzazioni ambientali necessarie al funzionamento dell'impianto (autorizzazione agli scarichi o alle emissioni).  Se l'attività necessita di altri titoli abilitativi ambientali di cui al p.to 1, l'impresa deve presentare istanza di AUA
  2. l'impianto deve esser già realizzato e pertanto occorre essere in possesso dei necessari permessi edilizi

L'attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione, tale termine può essere sospeso per eventuali richieste integrazioni. Nel caso di imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine fissato, la Città Metropolitana di Milano provvede con provvedimento al divieto inizio/prosecuzione

In caso di rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005), di veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003) e d'impianti di coincenerimento (D.Lgs. 133/2005) la documentazione dovrà evidenziare il rispetto alla normativa specifica, e l'inizio dell'attività è subordinato allo svolgimento di un sopralluogo preventivo da parte della Città Metropolitana di Milano.

Ai sensi dell’art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/06, l'impresa è tenuta a versare alla Città Metropolitana, entro il 30 aprile di ogni anno, un diritto di iscrizione annuale al Registro dei Recuperatori.

 

Ultimo aggiornamento: Fri Mar 05 13:46:39 CET 2021
Data creazione: Tue Jul 05 16:21:05 CEST 2016

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