Autorizzazione alla gestione di impianti trattamento rifiuti
La Città metropolitana nell'ambito della gestione degli impianti di gestione e trattamento rifiuti ha funzioni autorizzatorie, sanzionatorie, di controllo e vigilanza.
Procedura Ordinaria
La Città metropolitana approva i progetti degli impianti ed autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rilasciando l'Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti (ai sensi dell'art 208 del D.Lgs. 152/06). I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti devono presentare domanda alla Città Metropolitana per ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione delle opere e l'autorizzazione all'esercizio.
Si ricorda che l'Autorizzazione Unica per la gestione ed il trattamento dei rifiuti, che deve esser chiesta per nuovi impianti, rinnovi di autorizzazioni , varianti autorizzative a nuovi impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che siano realizzati in impianti già esistenti, se pur precedentemente adibite ad altre attività, sostituisce visti, pareri, autorizzazioni (quali autorizzazioni alle emissioni idriche, in fognatura e non, ed alle emissioni in atmosfera) e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Nella procedura ordinaria entrano anche le autorizzazioni:
- per gli impianti mobili di trattamento rifiuti
- per lo spandimento fanghi in agricoltura
- per le piattaforme comunali.
A far data dal 1 febbraio 2021 tutte le richieste di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 devono essere presentate online sulla piattaforma regionale "Procedimenti", accessibile all'indirizzo www.procedimenti.servizirl.it
Procedura semplificata
La normativa dà la possibilità di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati a recupero. In tal caso l'azienda può presentare una Comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata.
Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente definite dal D.M. 5 febbraio 1998 integrato dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186 per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa.
Le imprese che presentano la Comunicazione per l'attività di recupero in procedura semplificata:
- non devono necessitare di altre autorizzazioni ambientali necessarie al funzionamento dell'impianto (autorizzazione agli scarichi o alle emissioni). Se l'attività necessita di altri titoli abilitativi ambientali di cui al p.to 1, l'impresa deve presentare istanza di AUA
- l'impianto deve esser già realizzato e pertanto occorre essere in possesso dei necessari permessi edilizi
L'attività di recupero può essere intrapresa dopo 90 giorni dalla presentazione della Comunicazione, tale termine può essere sospeso per eventuali richieste integrazioni. Nel caso di imprese che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta nel termine fissato, la Città Metropolitana di Milano provvede con provvedimento al divieto inizio/prosecuzione
In caso di rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005), di veicoli fuori uso (D.Lgs. 209/2003) e d'impianti di coincenerimento (D.Lgs. 133/2005) la documentazione dovrà evidenziare il rispetto alla normativa specifica, e l'inizio dell'attività è subordinato allo svolgimento di un sopralluogo preventivo da parte della Città Metropolitana di Milano.
Ai sensi dell’art. 214, comma 6, del D.Lgs. 152/06, l'impresa è tenuta a versare alla Città Metropolitana, entro il 30 aprile di ogni anno, un diritto di iscrizione annuale al Registro dei Recuperatori.
Nuova modulistica cessazione qualifica di rifiuto (EoW)
Con la deliberazione della Giunta del 16 dicembre 2024 - n. XII/3648 la Regione Lombardia ha approvato la modulistica regionale per il rilascio, il rinnovo o la modifica dell’autorizzazione per procedimenti di cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste).
Si tratta di un modello semplificato ed unificato per rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione ai sensi degli artt. 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti end of waste di cui all’art. 184ter dello stesso decreto legislativo.
In particolare, con la suddetta Deliberazione, sono stati pubblicati:
- l’allegato 1: Modulistica per rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 29-ter del d.lgs. 152/2006 per procedimenti End of Waste di cui all’art. 184-ter, che contiene le informazioni da mettere a disposizione dell’Autorità competente e ARPA Lombardia in tutti i casi sia necessaria una richiesta o una modifica di autorizzazione per end of waste depositata successivamente alla data di pubblicazione della delibera, fermo restando la necessità di acquisire il parere di ARPA solo nei casi declinati dalla D.d.s. n. 12584 del 23 settembre 2021;
- l’ allegato 2: Check list degli adempimenti ai regolamenti POPs, REACH e CLP;
E’ a disposizione il “modello di Relazione per la valutazione degli adempimenti relativi all’attuazione dei regolamenti POPs, REACH e CLP” sulla base del quale i Gestori predisporranno la relazione per la verifica degli obblighi in matria di REACH e CLP.
Allegato 1A - istanza nelle casistiche da E3 a E9 (“Caso per caso”);
Allegato 1B - istanza semplificata nelle casistiche A, B, C, D;
Allegato 1C - istanza semplificata nelle casistiche E1, E2;
Data creazione: Tue Jul 05 16:21:05 CEST 2016