Incentivi all’assunzione ART.13 L.68/99
Il D.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riformato l'art 13 della L. 68/99 " Incentivi alle assunzioni".
Dal 01/01/2016, l’incentivo, erogato alle aziende che assumono personale con disabilità, corrisponde:
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice assunto/a a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % (o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- al 35% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice assunto/a a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45 %, per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o, per assunzioni di almeno 12 mesi, per tutta la durata del contratto.
Prima dell’assunzione, l’azienda deve trasmettere, per via telematica, una richiesta di incentivo all'INPS, che entro cinque giorni risponderà sulla effettiva disponibilità di risorse. A seguito di quest’ultima risposta da parte dell’Inps, l’azienda deve stipulare il contratto di lavoro entro sette giorni e darne comunicazione all’INPS.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili
Gli incentivi sono riconosciuti in regime di esenzione nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Si rimanda al sito dell’INPS per ulteriori approfondimenti.
Data creazione: Tue Aug 01 15:25:15 CEST 2017