Apprendistato
L’Apprendistato è un rapporto di lavoro in cui le parti, Azienda e Lavoratore, assumono reciprocamente degli obblighi.
Centrale l’obbligo per l’apprendista di svolgere un preciso percorso formativo. Il contratto, quindi, rappresenta un’opportunità di crescita culturale e di sviluppo professionale del lavoratore.
L’adempimento di questi obblighi consente all’impresa di usufruire dei benefici contrattuali e fiscali previsti dalla normativa in materia di apprendistato. Il controllo del rispetto degli obblighi compete sia agli Ispettori del Lavoro sia a quelli dell'INPS.
In base alla nuova legge sul lavoro che ha rivisto la disciplina dell’apprendistato (d.lgs. 81/2015) il contratto è a tempo indeterminato e inizia con un periodo di formazione che va da un minimo di 6 mesi ad un massimo che può variare dai 3 ai 5 anni in relazione alla tipologia contrattuale ed al settore produttivo, al termine del quale il lavoratore raggiungerà l’inquadramento contrattuale per il quale si è formato.
Possono stipulare contratti di apprendistato i giovani dai 15 ai 29 anni:
- Art.43 - Apprendistato per la “Qualifica e il Diploma professionale”, e anche per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione inquadrato come apprendistato di I livello.
- Art.44 - Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere”, (dai 17 se in possesso di qualifica). La nuova disciplina rende, altresì, possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti d’età, i lavoratori percettori di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione). Tale tipo di apprendistato è inquadrato come apprendistato di II livello.
- Art.45 - Apprendistato di “Alta formazione e Ricerca ” (III livello) per giovani il finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e i percorsi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche
E’ stata inoltre introdotta la possibilità (ai sensi dell'art.47, c.4 del D.Legs. 81/2015) per lavoratori percettivi di indennità di mobilità e di trattamento di disoccupazione di essere assunti come apprendisti indipendentemente dall’età anagrafica, mentre il comma 8 del medesimo articolo prevede la possibilità per le aziende multilocalizzate di poter effettuare nella provincia dove hanno sede legale la formazione degli apprendisti.
Il processo di Formazione coinvolge anche la Regione, la Provincia competente e gli Enti di Formazione accreditati per i servizi di formazione in apprendistato.
Una parte del percorso di formazione deve svolgersi attraverso corsi e altre attività di supporto, offerti da tali Enti e finanziati dalle Doti Formative Regionali.
Queste attività di formazione, comprese in un Catalogo o facenti parte di specifici interventi, variano in rapporto alla tipologia di contratto e alla legge che lo regola.
Anche la formazione interna aziendale, seguita dal tutor, deve essere organizzata e documentata in modo adeguato e deve seguire in primo luogo i criteri di cui all’allegato “A”della Deliberazione Regione n.2258 del 01/08/2014.
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Data creazione: 22 March 2018