Controllo dell'acquifero

In conformità alle norme di attuazione del Piano Cave vigente (art. 24)  nel caso il massimo livello della falda si trovi ad una profondità inferiore di 15 metri dal fondo cava esistente o di progetto, nelle aree di cava si devono realizzare almeno due pozzi piezometrici a monte e a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso per il controllo qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee durante le fasi di coltivazione e di recupero.

Monitoraggio del livello di falda

La realizzazione di piezometri può ricadere nella D.G.R. 01/12/95 n. 6/5666 "Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla D.G.R. 13/05/1992" (autorizzazione dello scavo di pozzi e concessioni d'acqua). Viene infatti deliberato che "... debbano essere presentate ... solo la denuncia preventiva al Servizio Provinciale del Genio Civile competente per territorio con i contenuti di cui all'All. 3 e la denuncia di fine lavori con i contenuti di cui all'All. 4 della presente deliberazione".

Le Società dovranno eseguire con cadenza mensile (preferibilmente durante l'ultima settimana di ogni mese) misure piezometriche e comunicarle attraverso la piattaforma Inlinea:

  • sui piezometri di controllo di cui all'art. 21
  • sul lago di cava
  • su ulteriori piezometri attivi e realizzati al fine di un più completo monitoraggio delle aree di cava
  • le misure dovranno essere espresse in valori di soggiacenza (in m) riferiti alla targhetta quotata

Le Società dovranno altresì trasmettere le dichiarazioni infortuni del mese successivo alle rilevazioni.

Monitoraggio qualitativo acqua di falda

In conformità all'articolo 24 della Normativa Tecnica del Piano Cave vigente sono previsti campionamenti periodici dai piezometri e dal lago di cava allo scopo di effettuare un monitoraggio dello stato di qualità delle acque sotterranee.
Le analisi dovranno essere effettuate a carico dei proprietari presso Enti o laboratori autorizzati dalla Regione Lombardia con eventuali controcampioni in caso di situazioni di compromissioni manifeste.

I referti delle analisi effettuate dovranno essere trasmessi al Servizio cave ed ai Comuni competenti per territorio.

Campionamento da piezometri

Dovranno essere effettuati almeno 3 campionamenti nell'arco dell'anno nei piezometri di riferimento individuati, orientativamente in concomitanza con le principali oscillazioni della falda; in presenza di lago di cava, il 1° campionamento dovrà essere fatto in concomitanza al prelievo dell'acqua del bacino. La frequenza e i parametri idrochimici da rilevare dovranno seguire le indicazioni di cui alle "Linee guida di riferimento per il monitoraggio della falda previsto dall'art. 21 della normativa del Piano Cave della Provincia di Milano - presa d'Atto della Giunta provinciale in data 28/01/1997" integrate con eventuali prescrizioni aggiuntive degli Enti interessati recepite nel provvedimento autorizzativo e, quando necessario, definite nel corso dell'esercizio dell'attività estrattiva.

Campionamento da lago di cava

Dovrà essere effettuato almeno un campionamento durante il periodo di rimescolamento del bacino; in presenza di più bacini dovrà essere effettuato un prelievo per ognuno di essi.
Se il lago eccede i 10 ettari di superficie risulterebbe significativo effettuare almeno 2 campioni, da concordare con l'Ente di controllo; se il lago ha una profondità superiore ai 40 m analogamente risulta opportuna l'effettuazione di 1 campione anche in profondità.
La frequenza e i parametri idrochimici da rilevare dovranno seguire le indicazioni di cui alle Linee guida sopracitate integrate con eventuali prescrizioni aggiuntive degli Enti interessati.

Ultimo aggiornamento: Fri Apr 07 11:07:47 CEST 2017
Data creazione: Tue Aug 30 11:03:10 CEST 2016

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