FAQ Apprendistato Imprese, consulenti e apprendisti

Questa sezione mira in generale ad orientare le imprese e i loro consulenti sulla disciplina che regola i contratti di apprendistato e sulla possibilità di usufruire della formazione finanziata per i propri apprendisti e apprendiste, oltre che essere per questi ultimi un valido strumento da consultare per comprendere meglio diritti, doveri e finalità del rapporto giuridico in questione.

1.1 A quali normative fare riferimento per quanto riguarda l’applicazione della disciplina del contratto di apprendistato?

Il D. Lgs. n. 81/2015 - modificato dal D. Lgs. n. 185/2016 - è la normativa nazionale che regolamenta l’apprendistato con gli articoli da 41 a 47 e l’art. 55.

La durata e le modalità di erogazione della formazione prevista dal suddetto Decreto è rimessa agli Accordi interconfederali e ai CCNL dei settori di inquadramento dei destinatari del contratto di apprendistato.

Inoltre, è opportuno considerare che le singole Regioni hanno facoltà di emanare disposizioni proprie riguardo l'apprendistato professionalizzante e relativi adempimenti.

1.2  Chi può sottoscrivere un contratto di apprendistato?

L’apprendistato è rivolto principalmente ai giovani e alle giovani nella fascia d’età 15- 29 anni:

  • Apprendistato per la “Qualifica e il Diploma professionale” (o di I Livello) valido anche per l’assolvimento dell’obbligo di Istruzione - Art. 43 D. Lgs. 81/2015;
  • Apprendistato “Professionalizzante e di Mestiere” (o di II Livello) a partire dai 17 anni (se in possesso di qualifica) - Art. 44 D. Lgs. 81/2015;
  • Apprendistato di “Alta formazione e Ricerca” (o di III Livello), finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e i percorsi di praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche - Art. 45 del D. Lgs. 81/2015.

Non sussistono limiti di età per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione - Art. 47, c.4 del D. Lgs. 81/2015.

Quanto concerne l’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale nel caso di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori e lavoratrici beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale (ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.Lgs. 81/2015)  è stato oggetto di un interpello al Ministero del Lavoro nella Circolare 5/2017: 

"La formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti l’adozione di comportamenti sicuri, l’organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione. Si può ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative".

Pertanto per tale tipologia di assunzione non è consentito l’accesso al catalogo provinciale.

1.3 Quali aziende possono assumere apprendisti e in che numero?

Sono interessati tutti i settori privati, oltre quello pubblico.

Il numero massimo di apprendisti assunti  per legge non può superare il 100% del personale qualificato/specializzato all’interno della stessa azienda, fatto salvo il caso in cui quest’ultima sia priva di dipendenti qualificati/specializzati o ne abbia meno di tre: solo in questo caso il datore di lavoro può assumere fino a tre apprendisti.

  • Aziende fino a 9 dipendenti: rapporto 1 a 1, ossia un apprendista per ogni lavoratore e lavoratrice qualificato/a e specializzato/a;
  • Aziende con oltre 9 dipendenti: 2 apprendisti ogni 3 dipendenti qualificati/e;
  • Aziende con almeno 50 dipendenti: l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. 
    Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un/una apprendista con contratto professionalizzante.

I vincoli numerici sopracitati non riguardano le imprese artigiane, per le quali si fa riferimento ai limiti dimensionali previsti dall’art. 4 della Legge n. 443/85 (Legge-quadro per l’artigianato).

1.4 Cos’è il Piano Formativo Individuale (PFI)?

Il contratto di apprendistato deve essere sempre accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI) predisposto, unitamente al contratto di assunzione, dal datore di lavoro (o dal suo consulente aziendale), anche in collaborazione con l’Operatore che si fa carico della formazione dell’apprendista.

Esso definisce, per  l’intera durata del contratto, il percorso formativo dell'apprendista (coerentemente con il suo profilo professionale) e le modalità di erogazione di tutta la formazione svolta sotto la responsabilità diretta dell'azienda.

In esso vengono, inoltre, indicati i dati relativi all'azienda, il referente aziendale, i dati relativi dell'apprendista, e il profilo formativo di quest’ultimo (da ricercarsi nel CCNL di riferimento).

1.5 Il PFI dell’apprendista può essere modificato?

Il piano formativo può essere oggetto di modifiche durante il periodo del contratto, previo accordo tra le parti coinvolte (apprendista e impresa).

1.6  Quali caratteristiche deve possedere un/una tutor/referente aziendale?

La figura del tutor/referente aziendale è disciplinata dalla contrattazione collettiva applicata dall’azienda. Pertanto, i requisiti e gli eventuali obblighi possono variare a seconda del CCNL.

1.7 La formazione dei tutor è un requisito obbligatorio per il/la tutor aziendale indicato nel Piano Formativo Individuale?

Così come determinato nel punto 1.6, occorre fare riferimento al CCNL applicato, il quale ha facoltà di disciplinare la formazione dei/delle tutor aziendali.

1.8 Che tipo di formazione viene erogata agli/alle apprendisti/e e come viene disciplinata?

La finalità formativa dell'apprendistato si realizza principalmente sul luogo di lavoro, dove l’apprendista è affiancato/a da uno o più colleghi/e esperti/e (tutor/referente aziendale) con l'obiettivo di acquisire progressivamente le competenze tecnico-professionali necessarie a diventare un/a lavoratore/lavoratrice qualificato/a.

Questo tipo di formazione è detta professionalizzante ed è regolata dai contratti di lavoro collettivi, che ne definiscono durata e modalità di erogazione ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda, alla quale sono rimesse la progettazione, la registrazione e i costi della stessa.

La formazione di base e trasversale, invece, integra la formazione professionalizzante ed è di competenza regionale.

1.9 Esiste un’offerta formativa pubblica per le ore di formazione base e trasversale? 

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, Regioni e Province Autonome hanno il compito di realizzare un'offerta formativa pubblica finanziata fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali. Il Catalogo dell’offerta formativa per l’apprendistato elenca e ricomprende tutta l’offerta formativa in materia, per ogni annualità.

Il totale delle ore e la loro distribuzione dovrà tenere conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, per un massimo di 120 ore complessive sui tre anni di durata del contratto.

Nel definire le modalità di implementazione dell'offerta formativa, le Regioni e le Province Autonome hanno adottato, come riferimento per i contenuti della suddetta formazione, la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativa alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente:

  • comunicazione nella madrelingua;
  • comunicazione nelle lingue straniere;
  • competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
  • competenza digitale;
  • imparare a imparare;
  • competenze sociali e civiche;
  • spirito di iniziativa e imprenditorialità;
  • consapevolezza ed espressione culturale.

Inoltre, alcune Regioni hanno ripreso le seguenti aree di contenuto precedentemente individuate dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 179 del 20/5/1999, rispetto alle quali erogare la formazione per l’acquisizione delle competenze trasversali:

  • competenze relazionali;
  • organizzazione ed economia;
  • diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa;
  • sicurezza nell'ambiente di lavoro.

1.10 L’impresa può erogare autonomamente anche la formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali?

Sì, ma solo se in possesso degli standard minimi previsti dalla disciplina regionale di riferimento (dotazione di idonei locali, attrezzature, docenti ecc.).

1.11 Per l’erogazione della formazione di base e trasversale l’impresa può avvalersi di un soggetto terzo?

Sì, può fare riferimento ad un soggetto terzo che sia un’agenzia di formazione o un’altra impresa, a suo carico. L’erogazione della formazione deve tenere conto dei contenuti e delle modalità erogative definite nella DGR n. X/4676 del 23 dicembre 2015.

1.12 Un’impresa multi-localizzata a quale regolamentazione deve fare riferimento per gestire la formazione di base e trasversale?

In caso di imprese multi-localizzate, la formazione può avvenire nel rispetto della disciplina della Regione dove l’impresa ha la propria sede legale (Art. 47, c.8 del D. Lgs. 81/2015).

1.13 È obbligatorio far svolgere la formazione agli/alle apprendisti?

, l’apprendistato è un contratto di lavoro con finalità formativa: il datore di lavoro deve quindi garantire al lavoratore/lavoratrice assunto/a un percorso di formazione.

Inoltre, è responsabilità del datore di lavoro la registrazione delle presenze degli/delle apprendisti/e durante il percorso di formazione e l’attestazione dei risultati conseguiti.

La formazione professionalizzante è sempre obbligatoria (come disciplinato dal CCNL applicato all’apprendista), mentre quella di base e trasversale (disciplinata dalle Regioni e dalle Province Autonome) può essere ridotta nel caso in cui l’apprendista abbia già frequentato precedenti percorsi formativi in contratti di apprendistato precedenti.

1.14 Il datore di lavoro, al fine di garantire la tracciabilità della formazione tecnico-professionale (interna all’azienda e che non beneficia di finanziamenti pubblici) erogata all’apprendista, deve ricorrere a specifiche procedure?

L’impresa deve dotarsi di adeguati strumenti al fine di dimostrare, in caso di controlli ispettivi, l’avvenuta formazione, avvalendosi altresì di quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento. Per quel che riguarda Regione Lombardia, essa deve essere organizzata e documentata seguendo in primo luogo i criteri riportati all’Allegato A della D.R. n. 2258 del 01/08/2014.

1.15 È possibile erogare in modalità FAD (formazione a distanza) anche la formazione tecnico-professionale?

Sì ma solo se previsto dal CCNL o Accordo interconfederale applicato al contratto di apprendistato.

1.16 Un’azienda che non garantisce un adeguato percorso formativo ai propri apprendisti/e è sanzionabile?

La totale assenza della formazione può determinare, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In ogni caso, l’applicazione di eventuali sanzioni è di competenza dell’Ispettorato del Lavoro.

1.17 Come viene disciplinata la durata dei contratti di apprendistato?

È stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale: della durata minima di 6 mesi, varia a seconda dei contratti collettivi applicati ai singoli apprendisti/e.

Ha generalmente una durata di 3 anni: per le figure professionali riconducibili alla figura dell’artigiano, è possibile che arrivi fino a 5 anni, da intendersi come limite massimo. 

1.18 Un datore di lavoro può qualificare l’apprendista in anticipo rispetto al termine previsto del contratto?

È facoltà dell’impresa qualificare l’apprendista prima del termine previsto di apprendistato, trasformando anticipatamente il contratto di apprendistato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1.19 Quali sono le procedure per la conclusione di un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato?

Completato il percorso di formazione, entrambe le parti possono decidere di concludere il rapporto di lavoro durante il periodo detto di "recesso", regolamentato nella sua durata dalla contrattazione collettiva. 

Per attivare una procedura di recesso è necessario l'invio di una comunicazione scritta e che siano rispettati i tempi dovuti per il preavviso dai singoli contratti collettivi. Durante il periodo formativo del rapporto di apprendistato (superato il periodo di prova) l'interruzione del contratto è possibile, invece, solo nel caso di giusta causa o giustificato motivo.

1.20 Quali sono le tutele per gli/le apprendisti/e?

Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli/le apprendisti/e le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatorie: l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l'invalidità e vecchiaia, la maternità, nonché il diritto all'assegno familiare. 

Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo formativo di apprendistato.

1.21 Quali vantaggi comporta sottoscrivere un contratto di apprendistato?

L'apprendistato è un contratto di lavoro a finalità formativa pensato per facilitare l'inserimento dei/delle giovani nel mondo del lavoro o la ricollocazione di lavoratori/trici in mobilità. Il vantaggio consiste nel poter lavorare e, contemporaneamente, acquisire una qualifica professionale contrattuale basata su specifiche competenze professionali. 

Sebbene ci sia possibilità di recesso al termine del periodo formativo, è un contratto a tempo indeterminato.

1.22 Quali sono i vantaggi per le imprese che assumono apprendisti?

Con questa tipologia di contratto le imprese ricevono una riduzione del costo del lavoro, determinata da agevolazioni contributive e da una minore retribuzione, oltre all'esclusione degli apprendisti assunti dal computo degli addetti.

La legge dà la possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli in meno rispetto alla qualifica da conseguire o di riconoscere una retribuzione pari ad una percentuale ridotta rispetto a quella prevista per un lavoratore già qualificato, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Inoltre, le imprese che assumono apprendisti/e possono beneficiare di un regime contributivo agevolato.

Per l'assunzione di apprendisti in mobilità (Legge 223/91), infine, è previsto un regime contributivo agevolato sia per le imprese che per i/le lavoratori/trici. 

1.23 Quali sono i soggetti (pubblici e privati) a cui fare riferimento nella gestione del processo formativo degli/delle apprendisti/e?

Il processo di formazione coinvolge le Regioni, le Province competenti e gli Enti di Formazione accreditati per i servizi di formazione in apprendistato. Una parte del percorso di formazione verrà dunque svolto attraverso corsi e altre attività di supporto, offerti da tali Enti e finanziati dalle Doti Formative Regionali. Queste attività di formazione, comprese in un Catalogo o facenti parte di specifici interventi, variano in rapporto alla tipologia di CCNL applicato e alla legge che lo regola.

1.24 A quali aziende è rivolta la Dote apprendistato in Città Metropolitana di Milano per l’annualità in corso?

Potranno usufruire del finanziamento pubblico per i/le propri/ie apprendisti/e soltanto le aziende con sede operativa localizzata nel territorio di Città Metropolitana di Milano e sede legale in Regione Lombardia (cfr. pag. 9 Avviso Dote Apprendistato 2023-2024).

1.25 Per quali tipologie di destinatari è possibile usufruire della Dote Apprendistato di Città Metropolitana di Milano per l’annualità corrente?

  • apprendisti/e assunti/e con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. 81/2015;
  • apprendisti/e assunti/e a decorrere dal 01/01/2022, la cui azienda si sia attivata per l’iscrizione ai corsi relativi al primo modulo entro sei mesi dalla data di assunzione. Le aziende che non sono in grado di dimostrare di essersi attivate per la formazione degli/delle apprendisti/e entro il termine sopra indicato non potranno usufruire del finanziamento pubblico;
  • apprendisti/e assunti/e a partire dal 01/01/2021 che devono svolgere il secondo o terzo modulo;
  • apprendisti/e la cui azienda non abbia in precedenza già fruito di una Dote Apprendistato per i medesimi contenuti per quell’apprendista.

Cfr. pag. 9 par.7 del manuale Dote Apprendistato 2023-2024 

1.26 Quali sono le modalità di erogazione della formazione di base e trasversale finanziata con risorse pubbliche nell’ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante?

A decorrere dal 01/09/2022, le attività formative finanziate con risorse pubbliche potranno essere realizzate in formazione a distanza (esclusivamente con la modalità sincrona) con una percentuale che non può superare il 30% del monte ore totale riguardante le competenze base e trasversali.

Cfr. pag. 3 par.6 dell’Avviso Dote 2023-2024

1.27 Cosa prevede Regione Lombardia riguardo la durata dei moduli formativi relativi alle competenze di base e trasversali?

Regione Lombardia, in applicazione del D. Lgs. n. 167/2011, ha disciplinato gli standard formativi minimi con la D.G.R. n. 4676 del 23/12/2015, prevedendo una differente durata della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in relazione al titolo di studio dell’apprendista:

  • 40 ore nel triennio per gli apprendisti e le apprendiste in possesso di una laurea o di altri titoli di livello terziario;
  • 80 ore nel triennio per gli/le apprendisti/e in possesso di un attestato di qualifica o di un diploma professionale, o ancora di un diploma di istruzione;
  • 120 ore nel triennio per gli/le apprendisti/e in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o privi di titolo di studio.

ESEMPIO: un/una apprendista con titolo di studio laurea potrà esaurire la formazione prevista nel triennio frequentando il primo modulo da 40 ore (che può essere ridotto a 32 in caso di allievo già formato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro); un/una apprendista con titolo di studio diploma, frequentate le 40 (o 32) ore previste dal primo modulo, esaurirà la formazione obbligatoria con altre 40 ore (secondo modulo); infine, gli/le apprendisti/e privi di titolo di studio o fino alla licenza media, esaurite le 40/32 ore del primo modulo, esauriranno il loro obbligo formativo con altre 80 ore di formazione nel triennio (secondo e terzo modulo).

La normativa regionale sopracitata prevede, inoltre, che la durata della formazione può essere ridotta in caso di:

  • eventuale acquisizione di un titolo di studio nel corso del contratto di apprendistato;
  • crediti formativi acquisti mediante partecipazione, in precedenti rapporti di apprendistato, ad uno o più moduli formativi coerenti con la normativa vigente: la riduzione oraria della durata della formazione corrisponde alla durata dei moduli già frequentati;
  • crediti formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nella misura massima di 8 ore.


1.28 Quali saranno i contenuti della formazione offerta agli/alle apprendisti/e per quanto riguarda le competenze base e trasversali?

Regione Lombardia prevede che i contenuti dei moduli formativi siano coerenti con il Quadro Regionale degli Standard Professionali (QRSP), con particolare riferimento a:

  • sicurezza nell’ambiente di lavoro;
  • organizzazione e qualità aziendale;
  • relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
  • diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva;
  • competenze digitali;
  • competenze sociali e civiche.

1.29 A chi deve fare riferimento un’azienda che ha necessità di far svolgere la formazione di base e trasversale ai propri apprendisti? 

Regione Lombardia, per la fruizione dei corsi di formazione in apprendistato a finanziamento pubblico, prevede che le aziende si rivolgano direttamente agli Enti di formazione accreditati per lo svolgimento dei corsi per apprendisti: questi ultimi funzionano da “sportello” per lo svolgimento di tutte le pratiche.

L’azienda, dunque, sarà affiancata e seguita in tutti gli aspetti amministrativi e pratici dagli Enti sopracitati, a partire dalla presentazione alla Provincia di riferimento del Piano Individuale Personalizzato (PIP) di formazione degli/delle apprendisti/e, fino alla richiesta della Dote finanziata per le ore di formazione.

1.30 Un’azienda operante nel territorio della Città Metropolitana di Milano dove può prendere visione dell’Avviso, del Catalogo Operatori accreditati riferito alla Dote Apprendistato per l’annualità corrente e dell’Informativa?

Sul sito istituzionale dell’Ente www.cittametropolitana.mi.it , partendo dalla Home page e con i seguenti passaggi:

Siti tematici > Lavoro e formazione > Apprendistato > Avvisi per gli enti di formazione

Gli interessati possono prenderne visione al seguente link:

www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/news/DOTE-APPRENDISTATO-2023-2024-Bando-MI0288/

1.31          A quali Operatori può rivolgersi un’azienda del territorio di Città metropolitana di Milano per usufruire della Dote Apprendistato?

L’azienda per usufruire della Dote apprendistato deve rivolgersi agli Operatori accreditati che fanno parte del “Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta pubblica dei servizi  per l’apprendistato professionalizzante” - aggiornato annualmente e consultabile al seguente indirizzo https://www.cittametropolitana.mi.it/lavoro/apprendistato/catalogo.html 

L'azienda deve contattare direttamente l’operatore scelto e procedere con l’iscrizione al corso di formazione base e trasversale più idoneo per il proprio apprendista.

 

Ultimo aggiornamento: Fri Sep 29 11:51:29 CEST 2023
Data creazione: Wed Mar 29 10:20:56 CEST 2023