Concessioni di derivazione: varianti
Il Regolamento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 agli artt. 25 e 26 (Varianti) disciplina le variazioni nelle caratteristiche tecniche delle derivazioni di acqua pubblica rilasciate con apposito provvedimento di concessione.
Il concessionario d’acqua pubblica che intende variare le opere o le condizioni d’esercizio della derivazione, deve presentare domanda alla Città metropolitana di Milano allegando adeguata documentazione tecnica firmata da professionista abilitato.
Con DGR n. x/7568 del 18 dicembre 2017 la Regione Lombardia ha stabilito che le domande di derivazione acqua pubblica dovranno essere presentate alla Città metropolitana di Milano tramite il portale on-line di Regione Lombardia denominato “SIPIUI”.
Le modifiche nelle caratteristiche dell’utenza si suddividono in varianti sostanziali (disciplinate dall’art. 25) e non sostanziali (disciplinate dall’art. 26).
Varianti sostanziali
Sono varianti sostanziali le modifiche di seguito elencate:
1. modificazioni sostanziali delle opere di raccolta (aumento punti di presa; approfondimento pozzi che intercettano falde profonde ecc.), di regolazione, di presa e di restituzione o della loro ubicazione;
2. una diversa destinazione d’uso della risorsa (es. da industriale a irriguo), ovvero un nuovo utilizzo della risorsa che a sua volta comporti una modifica delle opere di derivazione e una significativa variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque restituite (es. da utilizzo industriale ad industriale e irriguo che comporti aumento di portata);
3. un aumento della quantità di acqua prelevata che renda necessaria la valutazione dell’interesse dei terzi, l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche del corso d’acqua interessato dalle opere di derivazione ovvero delle condizioni di rischio idraulico.
Nei casi sopra indicati, la domanda è presentata e istruita come se fosse una nuova concessione superficiale o sotterranea.
Varianti non sostanziali
Le varianti non riconducibili alle ipotesi sopra elencate sono considerate varianti non sostanziali e sono istruite secondo la procedura semplificata descritta all’articolo 26 del R.R. n. 2/06.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 26, comma 7, del regolamento regionale 24 marzo 2016 n. 2, il provvedimento di variante di concessione non comporta modifica della scadenza originaria della concessione.
Si segnala che poiché l’istanza di variante non implica la rinuncia all’originaria concessione (in quanto quest’ultima rimarrà immutata qualora la richiesta di variante non venga accolta), il concessionario è pertanto tenuto al pagamento del canone dell’originaria concessione sino alla data dell’eventuale accoglimento della domanda di variante, anche se non voglia o non possa, in tutto o in parte, fare uso delle acque, salvo il diritto di rinuncia alla concessione stessa. La nuova utenza, qualora accolta, si presenterà del tutto autonoma rispetto alla precedente (che cesserà di esistere), sarà regolata da un nuovo disciplinare ed avrà una durata propria.
Documentazione da allegare alla domanda di variante
1. relazione tecnica (firmata da un tecnico abilitato) redatta secondo le indicazioni di cui al documento “Contenuti della relazione tipo varianti”;
2. dichiarazione, formulata come autocertificazione ai sensi dell’Art. 47 D.P.R. n. 445, 28 dicembre 2000, sottoscritta dal Richiedente/Legale Rappresentante della società, che “non sussista l’effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso” – art. 17 del RR n. 02/06;
3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo all'attuale proprietà del mappale interessato oppure liberatoria o convenzione (acque superficiali o acque sotterranee) con il proprietari del terreno qualora quest'ultimo non fosse di proprietà del richiedente;
4. fotocopia di un documento identificativo in corso di validità del legale rappresentante;
5. ricevuta del versamento degli oneri istruttori;
6. ricevuta del versamento del contributo idrografico a favore di Regione Lombardia pari a € 150,00 (salvo conguaglio). Modalità di pagamento: bonifico su conto corrente bancario: IT68 X030 6909 7901 0000 0300033 a favore di Regione Lombardia.
7. eventuale procura speciale per ricevere gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo.
Si ricorda che è necessario verificare, direttamente con il Comune territorialmente interessato, la necessità o meno del titolo edilizio per la realizzazione delle opere connesse alla derivazione (cameretta avampozzo, posa tubazioni ecc.). Se fosse richiesto, i lavori per la realizzazione del pozzo potranno iniziare solo dopo l’acquisizione del suddetto titolo. Nel caso di aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale il richiedente, prima di perforare il pozzo, dovrà acquisire la prescritta autorizzazione paesaggistica.
IMPORTANTE
La documentazione da allegare all’istanza caricata sul portale “SIPIUI”, è quella richiesta dalla Città metropolitana di Milano. I documenti richiesti, se non presenti nell’elenco obbligatorio del portale, dovranno essere caricati come “ALTRO ALLEGATO” nella scheda “DOCUMENTI DA ALLEGARE”, pena l'improcedibilità dell’istanza. Il caricamento deve avvenire con un unico file zippato di dimensioni ≤ 50 MB.
Data creazione: Sun Oct 25 21:27:04 CET 2020