Normativa
Il riferimento normativo per l'attività estrattiva di cava è la Legge Regionale n. 20 “Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell’utilizzo di materiali riciclati” (BURL n. 45 del 12/11/2021) che contiene importanti novità tra i principi ispiratori e le finalità che l’attività estrattiva dovrà perseguire sul territorio lombardo nel il prossimo futuro.
Alcuni aspetti disciplinati dalla nuova legge sono stati definiti come immediatamente efficaci, mentre per altri si dovranno attendere regolamenti attuativi per la loro definitiva applicazione; successivamente con l’art. 17 dellala L.R. n° 24 “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2022” sono state modificate alcune indicazioni della legge inerenti la gestione monetaria della materia estrattiva.
Tra le novità introdotte dalla nuova legge si rilevano previsioni che riguardano l’innovazione di alcuni aspetti finanziari come l’articolo 18 “Tariffe dei diritti di escavazione” che al comma 3 prevede il versamento da parte delle aziende delle spettanze sui diritti di escavazione direttamente a Comuni, Città metropolitana e Regione ciascuna per la quota parte individuata, comprendendo tra le Amministrazioni comunali non solo quelle sede dell’attività estrattiva ma anche quelle eventualmente interessate da impatti evidenziati in fase di Valutazione Impatto Ambientale (VIA).
Occorre dare rilievo all’aspetto di novità che prevede che la nuova progettazione per ciascun ambito di cava dovrà interessare un arco di tempo decennale e dovrà essere programmata e soprattutto gestita da parte delle aziende con una visione operativa estremamente dinamica e strettamente connessa alla realtà del territorio che la circonda.
L’articolo 11 comma 6 definisce invece che a seguito della coltivazione e del recupero di un’area “….la pubblicazione nel BURL della certificazione dell’avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell’articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PAE [Piano delle Attività Estrattive] dell’area recuperata” facendo quindi uscire l’area dal vincolo decennale del Piano cave e restituendola alla destinazione urbanistica originaria non appena resa disponibile.
L’articolo 19 “Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali” al comma 7 vuole poi disciplinare e codificare il tema delle differenti tipologie di materiali che possono essere utilizzate dalle aziende per la realizzazione delle opere recupero ambientale prevedendo l’utilizzo di “rifiuti di estrazione, … materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative….” sempre nel rispetto della normativa di settore.
I Regolamenti che Regione dovrà produrre per il prossimo futuro saranno indirizzati alla disciplina di materie quali le compensazioni ambientali, un nuovo schema di Convenzione, i dettagli per la quantificazione delle garanzie fidejussorie, l’aggiornamento delle tariffe di escavazione oltre che numerosi aspetti di incentivazione per le aziende che operano il risparmio di materie prime, l’utilizzo di materiali riciclati o recuperati ed applicano pratiche innovative nel campo della mitigazione e del recupero ambientale, solo per citarne alcuni tra i più rilevanti.
La legge ha disposto anche l'abrogazione della L.R. n. 14/1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava" che resta comunque il riferimento per la gestione dei procedimenti autorizzativi fino all'approvazione del nuovo PAE della Città metropolitana di Milano.
Di seguito sono disponibili leggi nazionali e regionali relative alla pianificazione, gestione ed esercizio dell'attività estrattiva.
Data creazione: Tue Aug 09 09:35:28 CEST 2022