Informazioni pratiche
1. Regolamento
Gli Enti Locali che gestiscono un servizio affidi deliberano un regolamento che diviene il riferimento teorico-pratico-normativo indispensabile per la definizione dei criteri, dei tempi, delle modalità dell'affidamento, degli impegni e dei diritti dell'amministrazione, delle famiglie d’origine, delle famiglie affidatarie.
Le famiglie affidatarie possono conoscere il regolamento del Servizio Affidi.
2. Contributo mensile
La famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito, quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. L'importo del contributo è determinato dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni.
3. Rimborso spese agli affidatari
La legge nazionale prevede misure di sostegno ed aiuto economico in favore della famiglia affidataria , che possono comprendere anche un rimborso spese a favore della stessa. Le delibere istitutive ed i regolamenti delle amministrazioni locali che istituiscono il Servizio di Affido Familiare prevedono un sostegno economico agli affidatari per consentire a tutte le famiglie idonee questa scelta, indipendentemente dalle condizioni di reddito. Inoltre alcune amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affido da sviluppare. Le singole Amministrazioni dovranno indicare le spese per cui è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l'erogazione dello stesso.
4.Assicurazione
I minori in affidamento sono assicurati dall’ente locale per incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell’affidamento.
5. Assegni familiari
In base alla normativa vigente (L. 149/01 art. 38, comma 1) il Giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
6. Detrazioni d'imposta
La legge sul diritto del minore alla propria famiglia (L. 149/01 art. 38, comma 2) sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (art.12 DPR n.917/86) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
7. Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari
La legislazione per il sostegno della maternità e della paternità (L. 8.3.2000 n. 53) e la legge sul "Diritto del minore ad una famiglia" ( L. 149/01) stabiliscono che i genitori adottivi o affidatari - con affidamento pre-adottivo o temporaneo - hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali, di congedi per la malattia della figlia o del figlio, di congedi per riposi giornalieri. Hanno le stesse tutele e hanno anche le stesse opportunità. E' loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell'orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo (di maternità o congedo parentale) e, per la durata di un anno dall'ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma. Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell'ingresso della bambina o del bambino nel nucleo familiare. Varia, ovviamente, l'età massima della bambina o del bambino:
per il congedo di maternità: fino al 6° anno di vita (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno), nei primi 3 mesi dall'ingresso. Nelle adozioni e affidamenti di minori stranieri, la disposizione si applica fino al raggiungimento della maggiore età.
per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta o la bambina/bambino sia stata affidata/o in via esclusiva al padre.
per il congedo parentale:
fino a 8 anni di vita, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali e, quindi, in qualsiasi momento rispetto alla data dell'ingresso nel nucleo familiare;
nell'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il diritto si può esercitare nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Però si ritiene che tra i 6 e gli 8 anni, sia possibile chiedere il congedo sulla base della prima o della seconda regola, a scelta del genitore.
Anche se questa legge esplicitamente non lo prevede, è da ritenere esteso il diritto al congedo parentale alla madre lavoratrice autonoma. Il congedo parentale è riconosciuto nei 3 mesi entro i primi 3 anni dall'ingresso del minore (di età fino a 12 anni) nel nucleo familiare.
La circolare Inps n. 109/2000 riconosce che se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo può essere esercitato dai genitori fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo comunque riconoscibile.
La circolare fa questo esempio: se la bambina o il bambino all'atto dell'adozione o dell'affidamento abbia 11 anni e 6 mesi, ma sia entrato nel nucleo familiare dopo 1 mese, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi. Ne consegue che se il congedo è richiesto al limite massimo previsto, di 3 anni dall'ingresso, quando cioè la bambina o il bambino abbia 14 anni e 7 mesi, lo stesso può essere goduto fino al giorno del 15° compleanno, e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.
Attenzione: i periodi di congedo non si cumulano tra affidamento e adozione, ma si possono solo sommare, fino al raggiungimento del massimo consentito.
NORMATIVA di RIFERIMENTO
L. 28.3.2001 n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia"
L. 8.3.2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".
Circolare INPS n. 109/2000-06-30.
Testo coordinato degli articoli della legge n. 1204/1971, modificati dalla legge n. 53/2000, come da allegato alla circolare INPS n. 109/2000.
Sito INPS www.inps.it
8. Iscrizione anagrafica del minore
Negli affidamenti di breve durata, non viene effettuata nessuna variazione anagrafica.
Negli affidamenti a lungo termine è necessario tenere presente che l'iscrizione potrebbe avvenire previo accordo con i servizi e con i genitori del minore, se non sono decaduti dalla potestà; l'iscrizione del minore sullo stato di famiglia degli affidatari e conseguente cambio di residenza, può comportare il cambiamento dei soggetti istituzionali che si occupano del minore, ovvero degli operatori di territorio e del servizio affidi, è dunque un nodo aperto che richiede un'attenta valutazione di opportunità.
Per consentire il superamento di alcune difficoltà quotidiane (es. tesserino sanitario, iscrizione scolastica, ecc.) si suggerisce di fare acquisire al minore affidato il domicilio presso la famiglia affidataria.
Queste considerazioni sono valide sia per gli affidi disposti dal Servizio locale e resi esecutivi dal Giudice Tutelare (comma 1, art.4, legge n.149/01) sia per gli affidamenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (comma 2, art.4, legge n.149/01).
9. Assistenza Sanitaria
Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Se un bambino viene affidato ad una famiglia residente nella sua stessa Azienda Sanitaria Locale, rimane valido il tesserino sanitario e, se ne valuta la necessità, la famiglia affidataria può richiedere la variazione del medico.
Qualora l'affidamento avvenga in una famiglia residente in altra Azienda Sanitaria Locale, al minore sarà rilasciato (sulla base della presentazione da parte della famiglia affidataria alla propria ASL della documentazione attestante l'affidamento) un tesserino sanitario rinnovabile ogni 6 mesi.
10. Scuola
Secondo la normativa vigente (L. 149/01 art. 5, comma 1) l'affidatario, in relazione ai rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la potestà parentale.
L'iscrizione al nido, alle scuole materne, alle scuole dell'obbligo e delle superiori va fatta sulla base del domicilio del minore. La famiglia affidataria deve presentare una dichiarazione che attesti l'affidamento rilasciata dal servizio del Comune di residenza. In alcune strutture educative per la prima infanzia (nido e scuole materne comunali) il regolamento prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda d'iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.
Gli affidatari partecipano all'elezione degli organi collegiali (art.19. 2deg. comma del DPR n.416/74). Il Codice Civile, art.348, riguardo al rinnovo degli organi collegiali della scuola, stabilisce che questo spetta "a entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari".
Al riguardo è opportuno segnalare che, sulla base delle ultime ordinanze del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. n.215,216,217 del 1991) non viene prevista la possibilità per i genitori affidatari di essere eletti in tali organi.
11. Espatrio
La richiesta per ottenere il documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere firmata dai genitori naturali o dal tutore (legge 1185/67 art.3).
In assenza del consenso dei genitori il Giudice Tutelare può autorizzare l'espatrio. La famiglia affidataria che avesse la necessità di tale documentazione deve rivolgersi ai servizi territoriali che hanno in carico il bambino, i quali daranno le informazioni necessarie e collaboreranno all'ottenimento del documento.
Poiché può trattarsi di una procedura complessa e lunga è opportuno attivarsi con 1 o 2 mesi di anticipo.
Per le gite scolastiche l'autorizzazione deve essere firmata da chi esercita la potestà parentale o dal tutore. L'attuale legge (L. 149/01, art. 5 comma 1) attribuisce all'affidatario l'esercizio dei poteri connessi con la potestà parentale.
Data creazione: Thu Sep 29 10:26:38 CEST 2016