Requisiti per l'iscrizione
Per poter essere iscritta nel Registro provinciale è necessario che:
- l'Associazione richiedente svolga attività senza fine di lucro rivolta sia ai soci che alla collettività e finalizzata alla realizzazione di scopi sociali culturali, educativi, ricreativi nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;
- tale Associazione sia operativa nel territorio provinciale e svolga attività da almeno un anno documentabile attraverso l'atto costitutivo (fa fede la data di registrazione all'Agenzia delle Entrate);
- lo Statuto associativo sia improntato sulla democraticità e trasparenza.
Più in particolare lo Statuto deve contenere disposizioni che stabiliscono in modo esplicito:
- l'assenza di lucro;
- la democraticità dell'Ente;
- l'elettività di almeno 2/3 delle cariche sociali;
- la gratuità prevalente delle prestazioni dei soci e delle cariche sociali;
- i criteri di ammissione degli aderenti;
- i criteri di esclusione dei soci con diritto al contraddittorio
- gli obblighi dei soci;
- diritto dei soci e garanzie di recesso senza oneri per i soci;
- pari opportunità tra uomo e donna e tutela dei diritti inviolabili della persona;
- pubblicità degli atti e dei registri;
- l'obbligo di formazione del bilancio con l'indicazione dell'organo che lo approva;
- modalità di approvazione del bilancio da parte dei soci o dei loro delegati;
- quorum di scioglimento e modalità di devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 21 cc
- quorum necessari per la convocazione e per l'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci conformi agli artt. 20 e 21 c.c.
ATTENZIONE!
Non possono essere iscritti nel Registro provinciale:
- i circoli ricreativi (l.r. n. 24/1988);
- le cooperative sociali (l.r. n. 16/1993);
- associazioni di volontariato (l.r. n. 22/1993);
- società di mutuo soccorso (l.r. n. 28/1994).
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Ultimo aggiornamento: Thu Jun 14 14:31:29 CEST 2018
Data creazione: Mon Apr 25 23:31:54 CEST 2016
Data creazione: Mon Apr 25 23:31:54 CEST 2016