Professioni turistiche

Work_Tourism_AdV

GUIDA TURISTICA NAZIONALE

 

L’attività di guida turistica è caratterizzata da attività professionale di accompagnamento di persone singole o di gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, con l’illustrazione delle attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche, produttive ed enogastronomiche.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 97/2013, l’abilitazione alla professione di guida turistica, precedentemente con validità provinciale, è ad oggi valida sull’intero territorio nazionale. Ne consegue che tutte le guide turistiche, a prescindere dalla Provincia di abilitazione, possono esercitare la professione in tutta Italia.

Il giorno 13 dicembre 2023 è stata approvata la L. 190 "Disciplina della professione di guida turistica" pubblicata sulla G.U. n. 293 del 16/12/2023.

In estrema sintesi l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilità e inclusività dell’offerta turistica oltre all’accertamento delle competenze linguistiche. Per partecipare all’esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subìto condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell’arresto

e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l’altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito, fermo restando l’accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

Si evidenzia che non sono previsti corsi abilitanti alla professione di guida turistica.

Tutti gli aggiornamenti e le date degli esami saranno pubblicati sulla presente sezione, sul sito di Regione Lombardia e sul sito del Ministero del turismo.

Come consultare l'elenco delle guide turistiche già abilitate

 

 

L’operatività avverrà con decreti attuativi sui quali il Ministero del Turismo e le Regioni

stanno lavorando congiuntamente

 

 

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ACCOMPAGNATORE TURISTICO

L’attività di accompagnatore turistico è caratterizzata da attività di accompagnamento di persone singole o gruppi di persone nei viaggi, curando l’attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, assistendo i singoli o i gruppi, anche fornendo elementi significativi di conoscenza o notizie di interesse turistico sulle zone di transito, anche in occasione di semplici trasferte, arrivi e partenze di turisti.

La materia delle professioni, e quindi anche quella di Accompagnatore turistico, rientra fra quelle concorrenti tra Stato e Regioni e spetta al governo provvedere ad individuare i profili professionali e le modalità di accesso al fine di poter organizzare esami omogenei sul territorio nazionale.

Infatti, l’accesso alla professione di accompagnatore turistico si ottiene con idoneità rilasciata dalla Provincia o dalla Città Metropolitana di Milano dopo aver superato apposito esame di abilitazione secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.

Tuttavia, in assenza delle norme Ministeriali, non ancora intervenute, non è possibile al momento procedere alla predisposizione della Deliberazione regionale con le indicazioni operative per le amministrazioni provinciali in merito all’organizzazione degli esami. Ne consegue che, in conformità a quanto previsto dal d.Lgs. 30/2006, articolo 4, comma 2, non possono valere titoli professionali rilasciati dalle singole Regioni non coerenti con il rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti da leggi statali (ancora non promulgate) e che, solo a seguito della loro approvazione, potranno consentire l'esercizio dell'attività professionale anche al di fuori dei limiti territoriali regionali.

Come consultare l'elenco degli accompagnatori turistici già abilitati

 

 

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 DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO

Il Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo è la figura professionale a cui viene affidata la responsabilità tecnica dell’Agenzia di Viaggi e Turismo.

Ai candidati abilitati alla professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo sarà rilasciato un attestato di abilitazione, ai sensi del D.M. n° 1432 del 5 agosto 2021.

L’abilitazione all’esercizio dell’attività di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi e turismo è rilasciata, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. N. 1432), “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell’adeguamento della normativa regionale alla disciplina introdotta dal citato DM, con l.r. 23 del 16/12/2021 è stata modificata la l.r. 27/2015 “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo”. Di conseguenza, il Registro regionale dei Direttori Tecnici di agenzia di viaggio e turismo della Lombardia è stato abrogato.

Le procedure per la presentazione della domanda di abilitazione a Direttore Tecnico di agenzia di viaggio con validità a livello nazionale sono state definite con Deliberazione di Giunta regionale n. XI/6185 del 28 marzo 2022 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 14 del 4 aprile 2022).

Le domande potranno essere inoltrate, per competenza territoriale, a Città Metropolitana di Milano a partire dal 20 aprile 2022, su modello che sarà reso disponibile sul sito.

Ultimo aggiornamento: Thu Jan 18 10:09:59 CET 2024
Data creazione: Mon Jan 18 11:09:58 CET 2016

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