In caso di ricevimento di un Atto di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, salva la sospensione dei termini per il periodo feriale previsti dall'art. 1 Legge 7/10/69 n. 742 così come modificato dalla Legge 10/11/2014 n. 162 (1 agosto - 31 agosto), è ammessa l'impugnazione alla Corte di Giustizia tributaria di Primo Grado di Milano (ex Commissione Tributaria Provinciale di Milano), artt. 18 e 21 del D. Lgs. 546/92.
Il ricorso, ai sensi degli artt. 16, c. 2 e 3 e 20 del D. Lgs. 546/92, è proposto mediante notifica alla scrivente Città metropolitana a mezzo:
- consegna diretta al Protocollo Generale – Via Vivaio n. 1 – 20122 Milano - che ne rilascerà ricevuta sulla copia conforme;
- spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
- mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it
- notifica a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C..
Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi, a pena di inammissibilità in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria Corte di Giustizia tributaria competente, secondo le modalità di cui all'art. 22 c. 1. del d.lgs 546/92.