Una volta ottenuta, la sospensione dagli obblighi di assunzione di personale con disabilità o appartenente a categorie protette (ex art.18 L.68/99) permane per tutta la durata della situazione di crisi formalizzata negli accordi sindacali e/o ministeriali/regionali.
Se è stata dichiarata la situazione di crisi aziendale, ma mancano gli accordi sindacali conclusivi, è possibile, in attesa della formalizzazione degli stessi accordi, vedersi autorizzare la sospensione per 3 mesi rinnovabili per una sola volta.
La procedura di mobilità o di licenziamento collettivo, aperta su una qualsiasi sede provinciale dell’azienda, sospende gli obblighi del collocamento obbligatorio a livello nazionale. Viceversa le altre situazioni di crisi sospendono solo per il singolo ambito provinciale in cui si trova l’unità produttiva interessata dalla procedura stessa, e la sospensione opera in misura proporzionale al numero di lavoratori coinvolti dalla crisi e all'attività produttiva effettivamente sospesa.
Per le procedura di mobilità che si sono concluse con almeno 5 licenziamenti, gli obblighi sono sospesi per ulteriori 6 mesi dalla data dell’ultimo licenziamento (diritto di precedenza).