In via generale, è vietato l'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti, fatti salvi i casi disciplinati dalla norma.
In deroga a tale divieto, la Città metropolitana, d'intesa con l'Autorità d'ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire rifiuti liquidi nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione (ex art. 110 comma 2 del D.Lgs. 152/2006).
Inoltre, sempre in deroga al predetto divieto, il gestore del servizio idrico integrato, previa comunicazione alla Città metropolitana, è autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità adeguate, che rispettino i valori limite definiti, specifici rifiuti e materiali individuati dalla norma, purchè provenienti dal proprio Ambito territoriale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati :
- rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonchè quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.