INCENTIVI ART.13 L.68/99
Il D.lgs. 151/2015, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha riformato l'art 13 della L. 68/99 " Incentivi alle assunzioni".
Dal 01/01/2016, l’incentivo, erogato alle aziende che assumono personale con disabilità, corrisponde:
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice assunto/a a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 % (o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- al 35% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice assunto/a a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 % o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria) per un periodo di trentasei mesi;
- al 70% della retribuzione mensile lorda, per ogni lavoratore/trice con disabilità intellettiva e psichica superiore al 45 %, per un periodo di 60 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o, per assunzioni di almeno 12 mesi, per tutta la durata del contratto.
Prima dell’assunzione, l’azienda deve trasmettere, per via telematica, una richiesta di incentivo all'INPS, che entro cinque giorni risponderà sulla effettiva disponibilità di risorse. A seguito di quest’ultima risposta da parte dell’Inps, l’azienda deve stipulare il contratto di lavoro entro sette giorni e darne comunicazione all’INPS.
L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili
Gli incentivi sono riconosciuti in regime di esenzione nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
Si rimanda al sito dell’INPS per ulteriori approfondimenti.
SANZIONI
I datori di lavoro che non adempiono agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 sono soggetti alle sanzioni contemplate dall’art. 15 della Legge n. 68/1999, che ne individua le seguenti tipologie:
- l’omessa o la ritardata presentazione del prospetto informativo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari a 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio ( Decreto del Ministero del lavoro n. 194 del 30 settembre 2021) . La maggiorazione va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo (31 gennaio di ogni anno);
- mancato adeguamento agli obblighi di assunzione per cause imputabili al datore di lavoro entro i termini previsti dalla Legge (60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo): sanzione amministrativa di € 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso.
Inoltre in caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi legati alle richieste di esonero parziale di assunzione (art. 5), la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa del 24 per cento su base annua.
L’art. 15, comma 3, della L. 68/99 prevede poi per i responsabili delle amministrazioni pubbliche inadempienti l’applicazione di sanzioni a carattere penale, amministrativo e disciplinari in linea con le norme del pubblico impiego.
Gli introiti delle sanzioni vanno versati al Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità. Le misura delle sanzioni viene adeguata periodicamente con decreto del Ministro del lavoro.
L’attività ispettiva, così come l’irrogazione delle sanzioni, è esercitata dalla Direzione Territoriale del lavoro, anche su segnalazioni del servizio competente preposto al collocamento mirato che deve pertanto trasmettere alla DTL territorialmente competente gli atti di accertamento delle violazioni.