A chi è rivolto

Persone interessate a conseguire l'attestato per accedere alla professione di "direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo".

Descrizione

La responsabilità tecnica dell'Agenzia di viaggio e turismo è affidata a un Direttore Tecnico che:

  • sovraintende alle attività aziendali, ne cura l’organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
  • assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

L’abilitazione all’esercizio dell’attività di direttore tecnico è rilasciata, dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, a seguito del riconoscimento dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2021 (prot. N. 1432), “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo” ed ha validità su tutto il territorio nazionale.

Ai fini dell’adeguamento della normativa regionale il Registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo della Lombardia è stato abrogato.

Come fare

La domanda di abilitazione a "direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo" con validità a livello nazionale va inviata via PEC all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti da Città metropolitana di Milano.

Cosa serve

Per accedere alla professione di "direttore tecnico di agenzia di viaggio" occorre essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. n. 1432/2021:

  • maggiore età;
  • cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l’interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale;
  • assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

In aggiunta, i richiedenti dovranno dimostrare il possesso, alternativamente, di:

  • requisiti formativi e linguistici;
    oppure
  • requisiti professionali.

Altri requisiti:

  • Possesso di PEC.

Cosa si ottiene

Attestato di abilitazione all’esercizio della professione.

Tempi e scadenze

60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Pagina aggiornata il 04/06/2026

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