Decreto Correttivo e Clausole Sociali
Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” (c.d. Decreto Correttivo) ha introdotto importanti modifiche all’Art. 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, riguardante le “Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.
Le modifiche si riferiscono soprattutto al comma 1 dell’Art. 57, che è stato completamente riscritto dal Decreto Correttivo (Art 21): le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a inserire nei loro bandi di gara, avvisi e inviti, clausole sociali specifiche. Tali clausole mirano a garantire pari opportunità generazionali e di genere, nonché a promuovere l’inclusione lavorativa di persone con disabilità o svantaggiate. Inoltre, viene ribadita l’importanza dell’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.
Un’innovazione particolarmente interessante è l’introduzione del comma 2-bis nell’Art. 57 che rimanda all’Allegato II. 3 del Correttivo
Quest'ultimo delinea meccanismi premianti volti a incentivare la realizzazione di pari opportunità e inclusione lavorativa.
Queste novità in merito al Codice dei Contratti Pubblici mirano a rafforzare l’impegno verso la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale negli appalti e nelle concessioni pubbliche.
Non si ravvisano modifiche al comma 2 dell’Art. 57, relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale: permane l’obbligo di applicazione – negli affidamenti pubblici di servizi, forniture e lavori – di almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM). Ricordiamo che l’art. 57 comma 2 stabilisce che le stazioni appaltanti devono considerare l’impatto economico dei CAM nella determinazione dell’importo a base di gara.