Competenze degli organi di indirizzo politico

Il Titolo III dello Statuto definisce gli organi della Città Metropolitana di Milano e le relative competenze

TITOLO III
ORGANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA
Articolo 18 - Organi
1. Sono organi della Città metropolitana: il Sindaco metropolitano, il Consiglio metropolitano, la Conferenza metropolitana.
Articolo 19 - Sindaco metropolitano. Funzioni
1. Il Sindaco metropolitano è il capo dell'amministrazione nonché il legale rappresentante dell’ente tranne nei casi in cui tale rappresentanza sia attribuita ai dirigenti per loro competenze gestionali.
Assicura l'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio metropolitano, nonché delle funzioni di sua competenza, e specificatamente esercita le seguenti funzioni:
a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e ne attua gli indirizzi;
b) convoca e presiede la Conferenza metropolitana;
c) sovrintende all’esecuzione degli atti;
d) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, anche provvedendo all’esecuzione degli atti;
e) propone al Consiglio gli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale, i rendiconti annuali, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa;
f) definisce e attribuisce, secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti gli incarichi dirigenziali di uffici e servizi dell’amministrazione metropolitana, la rappresentanza a stare in giudizio, nonché gli incarichi di collaborazione esterna;
g) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni, sulla base di un apposito regolamento, formulato secondo gli indirizzi del Consiglio metropolitano che garantisca la più ampia partecipazione delle sue rappresentanze alla gestione e al controllo, assicurando, altresì, il ricorso agli strumenti ad evidenza pubblica;
h) può sottoporre all’attenzione del Consiglio metropolitano, quegli atti di propria competenza che ritenga di particolare rilievo per l’interesse del territorio metropolitano, qualora ne rinvenga la opportunità di condivisione.
2. Al Sindaco metropolitano spettano, inoltre, tutte le competenze non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto al Consiglio metropolitano o alla Conferenza metropolitana e che non spettino ai dirigenti.
3. Il Sindaco metropolitano può istituire uffici e staff di sua diretta collaborazione.
Articolo 20 - Sindaco metropolitano. Elezione diretta
1. Il Sindaco metropolitano è eletto a suffragio universale.
Articolo 21 - Vice Sindaco
1. Il Sindaco metropolitano può nominare, tra i componenti del Consiglio, il Vice Sindaco che svolge funzioni di supplenza del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
2. L’atto di nomina definisce le funzioni delegate al Vice Sindaco ed è comunicato immediatamente al Consiglio metropolitano.
3. Il Vice Sindaco è revocabile in ogni tempo.
Articolo 22 - Consiglieri delegati
1. Il Sindaco metropolitano può conferire ad uno o più consiglieri metropolitani, deleghe anche temporanee per settori organici dell’amministrazione metropolitana, ovvero per specifici programmi e progetti. Le funzioni delegate vengono esercitate nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco metropolitano e comportano l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Le deleghe conferite comportano l'attribuzione di ogni potere connesso, compreso il relativo potere di firma e possono essere revocate dal Sindaco metropolitano in ogni momento.
2. L’atto di delega, specificante le funzioni delegate, è immediatamente comunicato al Consiglio metropolitano.
3. Nel rispetto del principio di collegialità e allo scopo di assicurare l'esercizio coordinato delle funzioni di cui al comma 1, il Sindaco metropolitano riunisce periodicamente il Vice Sindaco e i Consiglieri delegati, anche al fine di definire le proposte da presentare al Consiglio metropolitano per l'attuazione dei programmi e per definire le priorità da perseguire.
Articolo 23 - Consiglio metropolitano
1. Il Consiglio metropolitano è l’organo di indirizzo, programmazione e controllo politicoamministrativo. In particolare il Consiglio esprime l’indirizzo politico-amministrativo dell’ente mediante delibere nonché mozioni e ordini del giorno diretti al Sindaco metropolitano. Il Consiglio metropolitano è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e dai Consiglieri.
3. Per il proprio funzionamento il Consiglio metropolitano adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che disciplina l’attività e l’organizzazione del Consiglio. Tale disciplina è assunta nel rispetto delle forme di garanzia e partecipazione.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento che ne disciplina il funzionamento può stabilire modalità telematiche per la partecipazione alle sedute. Il Consiglio metropolitano di norma si riunisce presso la sede istituzionale e può riunirsi anche presso altre sedi dell'area metropolitana.
5. Fatte salve diverse disposizioni di legge e del presente statuto, il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio metropolitano può avvalersi di commissioni costituite, al suo interno, con criterio proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio.
Articolo 24 - Elezione del Consiglio metropolitano
1. Il Consiglio metropolitano è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio metropolitano.
Articolo 25 - Competenze del Consiglio metropolitano
1. Il Consiglio metropolitano esercita le seguenti funzioni:
a) propone alla Conferenza metropolitana l’adozione e le modifiche allo statuto;
b) approva regolamenti, piani e programmi;
c) adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio di previsione annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell’ente, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana;
d) approva i bilanci di previsione annuale e pluriennale, le variazioni di bilancio, nonché il rendiconto consuntivo di gestione dell'ente, i documenti di programmazione dell'ente e ogni altra documentazione connessa una volta acquisiti i pareri della Conferenza metropolitana;
e) approva gli accordi e le convenzioni tra i comuni facenti parte della Città metropolitana e la Città metropolitana, gli accordi di programma e le altre forme di collaborazione con la Regione Lombardia nonché con i comuni esterni alla Città metropolitana, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
f) delibera l’istituzione e l’ordinamento dei tributi di competenza dell’ente, ivi compresi quelli di natura derivata; detta la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) delibera la costituzione o partecipazione della Città metropolitana a enti, consorzi, istituzioni, fondazioni, associazioni e società di capitali nonché su fidejussioni, messe in pegno e sull'acquisto e la vendita di partecipazioni azionarie e su modifiche statutarie e patti parasociali di organismi partecipati;
h) delibera l’organizzazione dei pubblici servizi, anche mediante l’affidamento in concessione dei medesimi e l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione, se non espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio;
i) delibera la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l’emissione di prestiti obbligazionari;
l) delibera in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Sindaco metropolitano o dei dirigenti dell’ente;
m) delibera in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende e istituzioni;
n) delibera in ordine allo svolgimento di istruttorie pubbliche;
o) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dal Sindaco metropolitano.
p) adotta e approva ogni altro atto ad esso sottoposto dalla Conferenza metropolitana.
Articolo 26 - Consiglieri metropolitani
1. Ogni Consigliere metropolitano rappresenta la comunità metropolitana ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ha diritto di ottenere dagli uffici, dalle istituzioni metropolitane e dagli organismi partecipati dalla Città metropolitana, tutte le notizie e le informazioni utili per l’espletamento del proprio mandato, essendo tenuto al segreto nei casi determinati dalla legge. Ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni, proposte di ordini del giorno e di delibere nelle materie di competenza del Consiglio metropolitano. Può costituirsi in gruppi consiliari.
2. L’esercizio dei diritti previsti al comma 1 è disciplinato dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.
Articolo 27 - Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana è l’organo di rappresentanza dei comuni ricompresi nel territorio metropolitano e delle loro unioni.
2. La Conferenza metropolitana è composta dal Sindaco metropolitano e dai Sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana. Per il proprio funzionamento essa adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento che ne disciplina l’attività e l’organizzazione.
3. Fino al completamento del procedimento di adesione alla Città metropolitana, i comuni che abbiano attivato il relativo procedimento con delibera consiliare partecipano, in qualità di osservatori con diritto di parola e senza diritto di voto, alle sedute e ai lavori della Conferenza metropolitana.
4. Partecipano altresì alla Conferenza metropolitana, in qualità di osservatori con diritto di parola e senza diritto di voto, i Presidenti delle zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo.
5. La Conferenza è convocata dal Sindaco metropolitano almeno tre volte all’anno e comunque su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del suo Vice, la Conferenza metropolitana è presieduta dal componente più anziano d’età tra i presenti. In caso di assenza o impedimento di un Sindaco facente parte della Conferenza metropolitana egli può essere sostituito dal proprio Vice Sindaco.
7. I componenti della Conferenza metropolitana possono essere consultati anche telematicamente per l'assunzione di pareri e opinioni.
Articolo 28 - Competenze della Conferenza metropolitana
1. La Conferenza metropolitana è dotata di poteri propositivi e consultivi. Essa partecipa ai processi decisionali mediante la formulazione di proposte e l’espressione di pareri.
2. La Conferenza metropolitana, in particolare:
a) adotta o respinge lo statuto metropolitano e le sue modifiche, su proposta del Consiglio metropolitano, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
b) esprime parere sul piano strategico, sul piano territoriale metropolitano e sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;
c) esprime parere vincolante in ordine alla costituzione di zone territoriali omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, dotate di organismi di coordinamento collegati agli organi della Città metropolitana con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente. La costituzione di dette zone territoriali omogenee può avvenire anche su proposta della Regione e comunque d'intesa con la medesima. La mancata intesa può essere superata con decisione assunta dalla Conferenza Metropolitana a maggioranza
dei due terzi dei componenti;
d) formula, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, parere obbligatorio in ordine agli accordi tra la Città metropolitana e i comuni non compresi nel territorio metropolitano;
e) esprime pareri non vincolanti sugli oggetti ad essa sottoposti.
f) avanza proposte al Consiglio metropolitano.

 

 Pagina aggiornata il 24 marzo 2015

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: Mon Nov 30 10:28:17 CET 2015
Data creazione: Mon Nov 30 10:28:09 CET 2015
 
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